STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata: Associazione Provinciale ‘Pugliesi a Parma’.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Parma in Via Felice da Mareto 11.
L’eventuale spostamento della sede all’interno del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria.

Articolo 3 – Scopi, finalità e durata

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo, è apolitica, apartitica e si atterrà ai principi di democraticità, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla Legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
L’Associazione può perseguire i propri scopi anche aderendo ad altre Associazioni o Federazioni e si propone di:

  1. promuovere iniziative, incontri ed eventi culturali, riservando particolare attenzione alla riscoperta, conoscenza, preservazione e diffusione conoscitiva delle tradizioni, usi e culture della Puglia;
  2. divulgare i valori storico-culturali, artistici, folkloristici nonché tutti gli elementi diretti alla migliore conoscenza e diffusione dei prodotti tipici, sia in ambito alimentare sia artigianale, e degli aspetti turistici e culturali della Puglia nell’ambito territoriale della Provincia di Parma sì da creare con esso una migliore amalgama attraverso costanti scambi conoscitivi delle culture locali, costumi e tradizioni popolari;
  3. agevolare e favorire nel miglior modo possibile il completo inserimento dei Soci nella realtà economica, sociale e culturale della Provincia di Parma attraverso la reciproca comprensione ed assimilazione dei rispettivi valori etici ed etnici.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e potrà promuovere e/o partecipare attivamente ad iniziative, studi, ricerche, convegni, seminari, mostre, conferenze, comitati o gruppi di studio, attività editoriali, artistiche, ricreative, turistiche, sportive, di propaganda a mezzo stampa, web o con altri strumenti di comunicazione utilizzando anche nuove tecnologie.

Essa potrà, altresì, compiere qualsiasi altra attività ed operazione economica per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4 – Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione è composta dai ‘Soci Fondatori’ e dai ‘Soci Ordinari’, aventi come esclusivo requisito l’origine pugliese per nascita, oltre che dai ‘Soci Simpatizzanti’ e dai ‘Soci Onorari’.
Sono ‘Soci Ordinari’ le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione stessa.
Sono ‘Soci Simpatizzanti’ tutti coloro che – anche se non pugliesi per nascita – per motivi affettivi e di affinità culturale desiderino legarsi al sodalizio.
Per queste due tipologie di Soci la domanda di iscrizione, firmata da almeno due Soci presentatori, deve essere accettatae approvata dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione si intende a tempo indeterminato.
Sono ‘Soci Onorari’ – su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea dei Soci – personalità del mondo istituzionale, culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale e imprenditoriale che a vario titolo – e anche se non pugliesi per nascita – abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione.
Al raggiungimento della maggiore età – anche in mancanza del requisito della nascita in Puglia – i figli dei ‘Soci Fondatori’ e dei ‘Soci Ordinari’ hanno facoltà di iscriversi all’Associazione come ‘Soci Ordinari’.
I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

  1. decesso;
  2. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota;
  3. dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. espulsione: il Consiglio Direttivo propone l’espulsione all’Assemblea, dopo la contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.

I Soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere le quote sociali annuali versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento dei propri scopi e per le spese di funzionamento derivano da:

  1. quote sociali annuali;
  2. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti pubblici o Istituzioni pubbliche;
  4. attività commerciali marginali o da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi;
  5. iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni e feste;
  6. ogni altro contributo compresi: eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con la eccedenza di bilancio;
  3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ‘inter vivos et mortis causa’.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori
  5. il Collegio dei Probiviri

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi sociali, salvo il rimborso delle spese sostenute su mandato del Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci – sia ordinaria sia straordinaria – è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno – entro il 30 aprile di ogni anno – ed ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente stesso, dal Consiglio Direttivo o, ai sensi dell’articolo 20 del C.C., da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività;
  2. discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari;
  3. eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieligibili;
  4. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
  5. deliberare l’esclusione dei Soci;
  6. nominare i ‘Soci Onorari’.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

  1. le modifiche dello Statuto;
  2.  lo scioglimento dell’Associazione stessa.

L’Assemblea dei Soci è legalmente costituita quando in prima convocazione è presente, o rappresentata per delega, almeno la metà degli aventi diritti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei Soci presenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre sempre la presenza dei tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
Essi hanno diritto a un voto e possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Un Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
La convocazione, inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, è effettuata con avviso scritto indicante la data, l’ora, il luogo e la sede e l’ordine del giorno sia di prima sia di seconda convocazione, da inviare a mezzo fax o posta, anche elettronica, o con affissione in Sede.
Le decisioni prese dall’Assemblea, riportate su un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti sia assenti.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata – con il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali – da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove nominati per la prima volta nell’atto costitutivo tra i ‘Soci Fondatori’ ed in seguito dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

  1. dura in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo del mandato;
  2. si riunisce, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte all’anno per:
    > definire l’indirizzo generale delle attività dell’Associazione;
    > proporre l’ammontare delle quote sociali annuali;
    > predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
    > istituire eventuali comitati operativi.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere convocati per le riunioni almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza.
La convocazione, con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, può essere fatta a mezzo lettera, anche da consegnare a mano, a mezzo fax o posta elettronica.
L’assenza a tre sedute consecutive senza valida giustificazione fa decadere d’ufficio il Consigliere.
In caso vengano a mancare uno o più membri nella composizione del Consiglio, essi saranno sostituiti con il Socio o con i Soci che nell’ultima elezione seguono nella graduatoria della votazione.
Se il numero mancante è superiore alla metà dei componenti, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  2. provvede alla gestione dell’Associazione, anche con eventuali altri poteri delegati dal Consiglio;
  3. convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo;
  4. redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  5. vigila sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
  6. determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e i Soci.

Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori

La gestione economica dell’Associazione è controllata da Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra tre Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Esso:

  1. verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  2. redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e a quello preventivo;
  3. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, anche per verificare la rispondenza delle attività svolte agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Essi nella loro prima riunione eleggono il Presidente del Collegio.

Articolo 12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie all’interno dell’Associazione.
Esso, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazioneo di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.

Articolo 13 – Rappresentanti legali

Il Presidente del Consiglio Direttivo – ed in sua assenza il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Segretario cura ed esegue i deliberati del Consiglio Direttivo.
L’amministrazione corrente è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo e al Tesoriere.

Articolo 14 – Esercizio sociale

L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
L’Assemblea deve deliberare entro il 30 aprile sul bilancio di previsione del nuovo anno sociale e sul bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio di previsione ed il consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull’andamento della gestione sociale.

Articolo 15 – Scioglimento

L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei Soci presenti in Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che deve, in ogni caso, essere devoluto ad Associazioni con analoghe finalità.

Articolo 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di Legge.

 

Parma, 22 ottobre 2014

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